I privati e le persone giuridiche hanno la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA pagata in eccesso, previa presentazione di una fideiussione assicurativa in favore dell’amministrazione finanziaria. La fideiussione assicurativa, altresì nota come assicurazione fideiussoria o polizza fideiussoria, è un contratto di garanzia caratterizzato dall’assunzione dell’impegno da parte di una compagnia assicurativa di corrispondere una determinata somma a un creditore, che rappresenta il beneficiario nell’atto della sottoscrizione del contratto, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente, che è rappresentato da un cliente della compagnia assicurativa in oggetto.

Quando un contribuente dispone di un credito IVA nei confronti dell’amministrazione finanziaria con importo superiore a 5164,57 euro, può fare richiesta di rimborso anticipato presentando una fideiussione per rimborso IVA, contenuta in un’apposita polizza fideiussoria che può essere rilasciata dalle agenzie di assicurazione autorizzate dal Provvedimento del 10 giugno 2004.

La fideiussione per rimborso IVA può quindi essere definita come una polizza assicurativa usata da un contribuente interessato a chiedere il rimborso dell’IVA anticipata, nel caso in cui la posizione risulti creditrice nei confronti del sistema fiscale. La finalità della fideiussione per rimborso IVA è quella di garantire all’Agenzia delle Entrate il rientro del rimborso fornito, nel caso in cui venga constatata l’illegittimità del rimborso conseguito dal contribuente in seguito a eventuali accertamenti. Per prendere la mano con questo tipo di operazioni, i videogame e i giochi online si possono rivelare utili come per esempio i nuovi giochi NetBet, tra cui Rich World e Hot & Cash.

La polizza fideiussoria per rimborso IVA, sottoscritta dal contraente a beneficio dell’amministrazione finanziaria, deve contenere una garanzia della durata di 3 anni a decorrere dalla data di emissione del rimborso. La polizza non deve coprire l’importo complessivo chiesto a rimborso, ma solamente la parte eccedente il 10% dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nel biennio precedente, con un interesse pari al 2,75% annuo.

La documentazione da presentare per l’esame della richiesta varia a seconda che il richiedente sia un’impresa individuale o una società. Se il contraente è un’impresa individuale, occorre presentare una copia del quadro VR, copia della richiesta controfirmata dell’amministrazione finanziaria, copia dell’ultimo Modello Unico e copia del proprio documento di riconoscimento.

Nel caso, invece, il contraente sia una persona giuridica, occorre presentare una copia del quadro VR, copia della richiesta controfirmata dell’amministrazione finanziaria, copia dell’atto costitutivo della società, il certificato camerale aggiornato, copia dell’ultimo bilancio depositato, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, del Modello Unico di tutti i soci dell’azienda e del documento di riconoscimento di tutti i soci.

Il premio si riferisce a una tassazione che tiene conto della valenza patrimoniale del richiedente, della profittabilità della garanzia in dipendenza di un particolare settore merceologico e della durata della garanzia.

La garanzia è valida a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del richiedente per una durata di 3 anni dal rimborso, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento se inferiore. Ai sensi dell’articolo 57 del decreto del presidente della Repubblica 633/1972 gli avvisi di rettifica e gli accertamenti devono essere notificati dall’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

Qualora dovessero sorgere cause ostative al rimborso emesso, al richiedente viene notificato da parte dell’Ufficio delle entrate l’atto amministrativo a contestazione delle somme versate indebitamente. Ai sensi dell’art. 38-bis del decreto del presidente della Repubblica 633/1972, il contribuente può esperire ricorso assistito da idonea altra garanzia entro 60 giorni della notifica del provvedimento. La richiesta di rimborsi IVA è eseguibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato la registrazione ai servizi telematici.