Il sistema previdenziale si sta indebolendo sempre di più. Il motivo di ciò risiede nell’intervento del legislatore in senso restrittivo (sostituzione del regime retributivo con quello contributo, allungamento dell’età pensionabile etc.) e nella cronica mancanze di risorse economiche da parte dello Stato. Sono tornato in auge, dunque, i fondi pensione, i quali fanno parte del più complesso istituto della previdenza integrativa. Si possono definire fondi pensione quegli strumenti – individuati dallo stesso legislatore – finalizzati a garantire una pensione complementare a quella prevista dagli enti previdenziali obbligatori.

Il meccanismo di funzionamento dei fondi pensione è molto semplice. Attraverso tale fondo il lavoratore mette a frutto una quota del proprio capitale o del proprio reddito. A fare da sfondo, il “principio della capitalizzazione integrale”, che consiste – in estrema sintesi – in una copertura totale dal parte del patrimonio di previdenza. I fondi pensione sono regolati dal diritto privato in quanto tali strumenti danno vita a rapporto giuridici di natura volontaria. In linea di massima, si può affermare che il contenuto della pensione futura dipende dalla quantità dei contributi versati, dal periodo di giacenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall’investimento del patrimonio. Quest’ultimo elemento è il maggiore fattore di differenziazione tra un istituto e l’altro.

Le fonti contributive possono essere più d’una, soprattutto se il lavoratore è un libero professionista. Per i dipendenti, ad ogni modo, sono tre: contribuzione del lavoratore, contribuzione del datore di lavoro, versamento del Tfr (Trattamento di Fine Rapporto, la cosiddetta liquidazione).

Per quanto riguarda gli investimenti, questi sono normati dalla legge e in particolare dal decreto ministeriale n.703 del 1996, che pone alcuni paletti e riduce lo spazio di manovra per chi detiene la responsabilità del capitale previdenziale. I titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati per esempio, non possono rappresentare più del 50% del patrimonio del fondo. Fino al 20% di quest’ultimo, poi, può essere destinato ai titoli di debito non negoziati nei mercati regolamentati. Fino al 5% del patrimonio, infine, può essere investito nei titoli di debito di paesi non aderenti all’OCSE.

Alcuni istituti propongono interessanti benefit. In casa di acquisto di prima casa per la propria persona o per i figli si può ottenere un anticipato parti al 75% di quanto è stato accumulato. Se sono trascorsi otto anni dalla sottoscrizione, inoltre, è possibile richiedere il 30% senza specificarne il motivo.

ftmo